Emergenza coronavirus: le nuove misure restrittive in Gazzetta Ufficiale
E' in vigore da lunedì 23 marzo 2020, la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.
Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto della Presidenza del Consiglio prevede all'art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23
marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 aprile 2020. Le stesse si applicano,
cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020 nonchè a quelle previste dall'ordinanza del ministro
della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25
marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
IL NUOVO DECRETO CONTE
DIVIETO SPOSTAMENTO COMUNI
Su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono le prescrizioni contenute nell'ordinanza adottata congiuntamente dai ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sarà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.
VIETATI SENTIERI E TAGLIO LEGNA IN TRENTINO
Non andate sui sentieri e nemmeno a fare legna, rispettate le regole e le ordinanze in vigore. L'appello del presidente e della Giunta provinciale tutta è chiaro: in questa emergenza tutti devono evitare comportamenti e situazioni di pericolo, per se stessi e per gli altri. Rendendosi conto che non possiamo aggravare il già pesante carico sopportato dai sanitari. Per questo in campo vi sono circa 120 forestali su tutto il territorio provinciale, con turni che coprono l'intero arco della giornata e che possono sanzionare o segnalare all'autorità giudiziaria i trasgressori. Un controllo ampio, quello dei forestali, non limitato al solo taglio del legname, ma che spazia dalle escursioni fino allo sci alpinismo. Vi sono ancora alcuni spostamenti non a scopo professionale, oppure cittadini che hanno diritto d'uso civico e si recano nel bosco con trattori, verricelli ed attrezzature varie, con lo scopo dell'approvvigionamento della legna. "Si tratta di una tradizione consolidata, di cui andiamo orgogliosi - è il messaggio della Giunta - ma sappiamo anche che ogni anno da tale prassi si originano diversi ferimenti, anche gravi. Per questo facciamo appello alla responsabilità dei trentini: non possiamo permettere di caricare ulteriormente di lavoro il personale medico, infermieristico e le strutture sanitarie per ferite o lesioni cagionate da attività che non sono prioritarie".
RIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI PROVINCIALI